{"id":988025,"date":"2022-12-08T15:22:13","date_gmt":"2022-12-08T15:22:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalefruttaldo.com\/?p=988025"},"modified":"2023-04-04T20:37:54","modified_gmt":"2023-04-04T20:37:54","slug":"cose-lanatocismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalefruttaldo.com\/index.php\/2022\/12\/08\/cose-lanatocismo\/","title":{"rendered":"Cos&#8217;\u00e8 l&#8217;anatocismo?"},"content":{"rendered":"<div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-a9739029fe43219916e86b312df52d95\" ><div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>L&#8217;anatocismo (dal greco \u1f00\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 anatokism\u00f3s, composto di \u03b1\u03bd\u03b1- \u00absopra, di nuovo\u00bb e \u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u00abusura\u00bb) nel linguaggio bancario \u00e8 la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale.<\/p>\n<p>Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell&#8217;interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell&#8217;interesse passivo di un mutuo.<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>\n<h4>Ordinamento italiano<\/h4>\n<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>Nell&#8217;ordinamento italiano l&#8217;anatocismo \u00e8 espressamente disciplinato dall&#8217;art. 1283 c.c., che recita testualmente: \u201cIn mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi\u201d. L&#8217;art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e pi\u00f9 precisamente:<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>\n<ul>\n<li>gli interessi che maturano \u201cdal giorno della domanda giudiziale\u201d. Per esempio, se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l&#8217;intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi;<\/li>\n<li>la conclusione di una \u201cconvenzione posteriore alla scadenza\u201d degli interessi. In tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. Ci\u00f2 avviene anche ove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe alcun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza (se la quota di mutuo riferita a interessi non genera interessi, perch\u00e9 non pagare il pi\u00f9 tardi possibile?). Tuttavia anche in questo caso c&#8217;\u00e8 anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici (cfr. sezione successiva);<\/li>\n<li>la \u201cmancanza di usi contrari\u201d. Nella prassi, a partire dal 1952, questa frase \u00e8 stata interpretata dall&#8217;ABI prevedendo nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi (leggasi &#8220;la possibilit\u00e0 di registrare una situazione di anatocismo&#8221;) a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente (per un commento sull&#8217;interpretazione dell&#8217;ABI, cfr. sezione successiva). Anche grazie a varie pronunce della Suprema Corte sul tema, con la legge di stabilit\u00e0 2014[2], nel modificare l&#8217;art.120 comma 2 del Testo unico bancario (TUB), \u00e8 stato in un primo momento introdotto il divieto assoluto di anatocismo nelle operazioni bancarie. A distanza di pochi anni per\u00f2, con il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, all&#8217;art. 17-bis, comma 1[3] \u00e8 intervenuta una nuova modifica dell&#8217;art. 120 TUB. Oggi \u00e8 previsto un divieto di capitalizzazione degli interessi debitori mentre per gli interessi di mora \u00e8 stata stabilita la possibilit\u00e0 di capitalizzare. Sempre nel medesimo articolo \u00e8 previsto che gli interessi debitori vengano conteggiati al 31 dicembre e che divengano esigibili il 1\u00ba marzo dell&#8217;anno successivo a quello in cui sono maturati a patto che il rapporto con la banca non si chiuda prima. Al cliente viene ora data la facolt\u00e0 di chiedere la capitalizzazione anche degli interessi debitori: questi andranno ad incrementare, ogni 1\u00ba marzo, il valore del capitale (in pratica, per pagare l&#8217;interesse debitorio, si pu\u00f2 &#8220;prendere a prestito&#8221; ed usare un nuovo capitale pari all&#8217;ammontare dell&#8217;interesse stesso).<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Implicazioni<\/h4>\n<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anzich\u00e9 in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all&#8217;anno l&#8217;importo calcolato con la capitalizzazione composta sar\u00e0 inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice.<\/p>\n<p>Giuridicamente, in un&#8217;obbligazione pecuniaria l&#8217;applicazione dell&#8217;anatocismo comporterebbe, per il debitore, l&#8217;obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi gi\u00e0 scaduti.<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>\n<h4>Giurisprudenza<\/h4>\n<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>La legge non autorizza il pagamento degli interessi composti sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza. La sentenza della corte di Cassazione del 22 febbraio 2003 n. 2593 \u00e8 molto chiara al riguardo: \u201cOccorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicch\u00e9 la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall&#8217;art. 1283 c.c.\u201d In generale tuttavia gli istituti di credito applicano gli interessi di mora composti su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente.<\/p>\n<p>Malgrado l&#8217;anatocismo sia un istituto conosciuto dagli albori del prestito ad interesse, la normativa italiana non ha raggiunto un sufficiente grado di completezza, tant&#8217;\u00e8 che la disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull&#8217;art. 1283 c.c. Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.<\/p>\n<p>Nonostante la tutela approntata dal citato articolo, che subordina l&#8217;anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoch\u00e9 generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Ci\u00f2 grazie (anche) all&#8217;avallo della giurisprudenza, tanto di legittimit\u00e0 quanto di merito, che ha affermato la validit\u00e0 delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l&#8217;esistenza di un contrasto con la previsione di cui all&#8217;art. 1283 codice civile, sulla base dell&#8217;affermazione dell&#8217;esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma.<\/p>\n<p>Nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha pi\u00f9 volte affermato la nullit\u00e0 della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all&#8217;art. 1283 c.c.<\/p>\n<p>Per evitare scompensi tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342[4] (cosiddetto \u00abdecreto salvabanche\u00bb, presentato il 23 luglio 1999 dal Governo D&#8217;Alema I), modificare l&#8217;art. 120 del decreto legislativo 1\u00ba settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): tale intervento ha introdotto in materia il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo \u2013 con norma transitoria \u2013 una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina.<\/p>\n<p>La norma transitoria \u00e8 stata per\u00f2 dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell&#8217;articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425,[5]). La Consulta, con la citata sentenza, ha abrogato l&#8217;art. 25, comma 3, dichiarato incostituzionale per: l&#8217;irretroattivit\u00e0 della legge, la disparit\u00e0 di trattamento fra soggetti del testo Unico Bancario e creditori sottoposti all&#8217;anatocismo, il non rispetto dell&#8217;autonomia e indipendenza della magistratura.<\/p>\n<p>A seguito della sentenza della Consulta, il Governo Amato approv\u00f2 il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24[6]. Il decreto fornisce l&#8217;interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del 1996.<\/p>\n<p>Venuta meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validit\u00e0 ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di Cassazione ha continuato, con un&#8217;ulteriore serie di sentenze (tra le altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813), a ribadire il suo approccio pi\u00f9 recente, peraltro estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo. Infine, con sentenza n. 21095\/2004 (Cass. Civ., SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095), la suprema Corte ha confermato in modo netto il mutamento del 1999, cos\u00ec consolidando il nuovo trend giurisprudenziale.<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>\n<h4>Anatocismo e usura<\/h4>\n<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L&#8217;anatocismo, se applicato in modo difforme da quanto previsto dall&#8217;art. 1283 c.c., \u00e8 un illecito civile, privo di risvolti penali, invece l&#8217;usura \u00e8 vietata dal codice penale.<\/p>\n<p>Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali &#8220;prestati&#8221;, il primo con l&#8217;applicazione di interessi minori su una base pi\u00f9 larga pari al debito residuo e alle quote interessi gi\u00e0 pagate, la seconda con l&#8217;applicazione diretta di interessi esorbitanti. L&#8217;anatocismo \u00e8 ammesso solo a determinate condizioni dal codice civile, mentre non riceve menzione in quello penale, per cui chi pratica l&#8217;anatocismo non pone in essere alcun illecito di rilevanza penale.<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>\n<h4>Anatocismo e usura<\/h4>\n<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div>Gli oneri per la pratica anatocistica sono molto contenuti. Si limitano al rimborso delle somme ingiustamente estorte, con relativi interessi legali. Non esiste una modalit\u00e0 ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza maggioritaria si \u00e8 orientata nel senso di applicare in luogo della capitalizzazione trimestrale la capitalizzazione semplice (che non prevede alcuna capitalizzazione) o, pi\u00f9 raramente, la capitalizzazione annuale. Il tasso di interesse \u00e8 quello legale se non vi \u00e8 una valida pattuizione e se il contratto \u00e8 stato stipulato prima del 1\/1\/1994, entrata in vigore del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993); ovvero al tasso previsto dall&#8217;art. 117 TUB (rendimento medio dei BOT) applicato in senso favorevole al correntista. Affinch\u00e9 si possa parlare di valida pattuizione \u00e8 opportuno che vi sia un accordo scritto sottoscritto da entrambe le parti. Non costituisce valida pattuizione la semplice comunicazione del tasso applicato.<\/p>\n<p>Il giudice di merito pu\u00f2 riconoscere il risarcimento del danno esistenziale e biologico.<\/p>\n<p>In base alla legge n. 281\/98, chi non rispetta il provvedimento del Giudice deve pagare allo Stato una somma di denaro che verr\u00e0, per effetto della medesima disposizione di legge, destinata ad iniziative a vantaggio dei consumatori.<\/p>\n<p>Le sanzioni in caso di usura sono pi\u00f9 incisive. Il diritto penale annovera l&#8217;usura come reato (art. 644 c.p.) e ci\u00f2 comporta una maggiore reazione dell&#8217;ordinamento giudiziario rispetto a un illecito civile. Il reato di usura prevede l&#8217;apertura di un&#8217;indagine penale, con intervento del Pubblico Ministero che ha particolari poteri di indagine e persecutori nei confronti di possibili usurai. Sul fronte civilistico le sanzioni conseguenti all&#8217;usura sono molto incisive e particolarmente penalizzanti per l&#8217;usuraio. L&#8217;Art. 1815 c.c prevede che in caso di usura, non siano dovuti interessi. Tale norma \u00e8 stata modificata dalla legge 108\/1996 che ha inasprito la sanzione. In precedenza il legislatore riconosceva comunque il tasso legale sul capitale erogato dall&#8217;usuraio.<\/p>\n<p>Il sistema bancario non \u00e8 immune dal reato di usura, ma anzi \u00e8 prevista un&#8217;aggravante specifica nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che esercita l&#8217;attivit\u00e0 bancaria (Art. 644 c.p. n. 1). Purtroppo si sono verificati molti casi di istituti di credito, banche e societ\u00e0 finanziarie che sono state condannate dai tribunali per aver applicato interessi usurari (ex multis: Tribunale di Monza Sent. n. 1967 dell&#8217;11-06-2007, Tribunale di Rho Sent. n. 76 del 28\/02\/2006, Tribunale di Rho Sent. n. 4 del 10\/01\/2006). Il ctu Michel Emi Maritato si \u00e8 mobilitato per riuscire a mantenere inalterato quanto ciascuna azienda vanta o potr\u00e0 vantare dagli istituti di credito a titolo di restituzione di Indebiti Bancari. I fatti salienti sono i seguenti: nel febbraio 2011 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 ha sancito definitivamente che il diritto alla restituzione di tutti gli indebiti rilevabili sui conti correnti bancari (dall&#8217;Anatocismo, agli interessi Ultralegali, alle Commissioni di massimo scoperto illegittime, all&#8217;Usura Bancaria\u2026) si prescrive nel termine di dieci anni dalla chiusura del conto corrente. Con tale sentenza si \u00e8 confermato quindi che un correntista, che ha utilizzato fidi bancari pagando interessi passivi trimestrali, pu\u00f2 vantare il proprio diritto alla restituzione di quanto pagato illegittimamente in pi\u00f9 alla banca, tornando indietro a rielaborare i propri conti fino al 1952.<\/p>\n<p>Il milleproroghe votato ed entrato in vigore \u00e8 stato sollevato di incostituzionalit\u00e0 da diversi Tribunali, come la causa del 13 aprile 2011 \u2013 Anatocismo. Tribunale di Roma, rimanendo in attesa di decisione della Corte Costituzionale. Dopo aver abbattuto il debito del correntista nei confronti della banca per oltre mezzo milione di euro a seguito della rielaborazione contabile con la sola capitalizzazione annuale e altre illegittimit\u00e0, il giudice Antonella Izzo dispone di rielaborare i conti senza alcuna capitalizzazione seguendo la sentenza 24418 della Sezioni Unite della Cassazione del dicembre 2010, disapplicando completamente il Milleproroghe senza nemmeno prenderlo in considerazione. Con un&#8217;importante sentenza, poi, il Tribunale di Ancona ha sancito la nullit\u00e0 del decreto ingiuntivo ottenuto da un Istituto di credito nei confronti del fideiussore del debitore, in quanto nel contratto di conto corrente bancario oggetto del credito del quale si chiedeva l&#8217;escussione era applicato l&#8217;anatocismo, vale a dire la capitalizzazione degli interessi sugli interessi. La sentenza \u00e8 particolarmente significativa, in quanto, secondo il Tribunale marchigiano il semplice estratto conto non costituisce prova della somma dovuta dall&#8217;utente bancario. Dall&#8217;esibizione in giudizio della documentazione richiesta dal magistrato, \u00e8, quindi, emerso che la Banca nel corso degli anni aveva illegittimamente applicato l&#8217;anatocismo sugli interessi passivi. Il Tribunale di Ancona ha, quindi, stabilito che, oltre, al debitore principale anche il fideiussore pu\u00f2 opporsi all&#8217;ingiunzione di pagamento dell&#8217;Istituto di credito.<div class=\"push\" style='height:20px'><\/div><\/div><\/div>\n<div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-0295ca17010ae91db5ac54fa770c284f\" >\t\t<div class=\"sep-text single centered\">\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sep-text-before\"><div class=\"sep-text-line\"><\/div><\/span>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"content\">\n\t\t\t\t<h2 class=\"text-divider-double\">Contattaci per informazioni<\/h2>\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<span class=\"sep-text-after\"><div class=\"sep-text-line\"><\/div><\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<p>\n<div class=\"wpcf7 no-js\" id=\"wpcf7-f987729-o1\" lang=\"en-US\" dir=\"ltr\" data-wpcf7-id=\"987729\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><p role=\"status\" aria-live=\"polite\" aria-atomic=\"true\"><\/p> <ul><\/ul><\/div>\n<form action=\"\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/988025#wpcf7-f987729-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form init\" aria-label=\"Contact form\" novalidate=\"novalidate\" data-status=\"init\">\n<fieldset class=\"hidden-fields-container\"><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"987729\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"6.1.1\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"en_US\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f987729-o1\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_posted_data_hash\" value=\"\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_recaptcha_response\" value=\"\" \/>\n<\/fieldset>\n<div class=\"row\">\n\t<div class=\"grid-1-1\">\n\t\t<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"Name\"><input size=\"40\" maxlength=\"400\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nome\" value=\"\" type=\"text\" name=\"Name\" \/><\/span>\n\t\t<\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"grid-1-1\">\n\t\t<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"E-mail\"><input size=\"40\" maxlength=\"400\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"E-mail\" value=\"\" type=\"text\" name=\"E-mail\" \/><\/span>\n\t\t<\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"grid-1-1\">\n\t\t<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"Phone\"><input size=\"40\" maxlength=\"400\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Telefono\" value=\"\" type=\"text\" name=\"Phone\" \/><\/span>\n\t\t<\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"grid-1-1\">\n\t\t<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"Subject\"><input size=\"40\" maxlength=\"400\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Oggetto\" value=\"\" type=\"text\" name=\"Subject\" \/><\/span>\n\t\t<\/p>\n\t<\/div>\n\t<div class=\"grid-1-1\">\n\t\t<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"Message\"><textarea cols=\"40\" rows=\"6\" maxlength=\"2000\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Il tuo messaggio...\" name=\"Message\"><\/textarea><\/span>\n\t\t<\/p>\n\t<\/div>\n\t<div style= \"text-align: center;\">\n\t\t<p><input class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit has-spinner\" type=\"submit\" value=\"Invia Messaggio \u2192\" \/>\n\t\t<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<p><input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_captcha_challenge_captcha-1\" value=\"2456249002\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-captchac wpcf7-captcha-captcha-1\" width=\"72\" height=\"24\" alt=\"captcha\" src=\"https:\/\/www.studiolegalefruttaldo.com\/wp-content\/uploads\/wpcf7_captcha\/2456249002.png\" \/>\n<\/p>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"captcha-1\"><input size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-captchar\" autocomplete=\"off\" aria-invalid=\"false\" value=\"\" type=\"text\" name=\"captcha-1\" \/><\/span>\n<\/p><div class=\"wpcf7-response-output\" aria-hidden=\"true\"><\/div>\n<\/form>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;anatocismo (dal greco \u1f00\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 anatokism\u00f3s, composto di \u03b1\u03bd\u03b1- \u00absopra, di nuovo\u00bb e \u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u00abusura\u00bb) nel linguaggio bancario \u00e8 la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale. 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