Iscrizione ipotecaria per debiti fiscali: quando e in che modo resistere?

Dopo aver ricevuto molteplici cartelle di pagamento presso la tua residenza, è arrivata la tanto temuta ipoteca. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha infatti iscritto questa misura cautelare sul tuo immobile al fine di recuperare tutti i crediti che vanta nei tuoi confronti, la prima azione da intraprendere, dunque, è l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.

Ti rassicuriamo, in primo luogo, che nonostante l’iscrizione di ipoteca su immobile, l’esecuzione forzata e conseguente vendita all’asta è ancora lontana; chi ha iscritto ipoteca, infatti, può non avere intenzione di sottoporla a pignoramento, se tu dunque volessi, potresti anche vendere il tuo immobile, facendo presente al nuovo acquirente che esiste tale ipoteca.

Certo, non è possibile dormire sonni tranquilli sapendo che è stata apposta ipoteca su uno dei tuoi immobili o sul solo immobile che con tanto sacrificio hai acquistato, per cui è meglio trovare una soluzione.

Iscrizione ipotecaria: quali soluzioni per impugnare?

Le prime domande da porci sono: qual è lo strumento per l’impugnazione contro l’iscrizione di ipoteca? Quanti giorni hai a disposizione? Quali sono i motivi da addurre per la contestazione?
Sicuramente da solo non hai possibilità di vincere, avrai bisogno di un valido aiuto legale che abbia esperienza e conoscenza della materia e dei soggetti contro i quali agire, per far valere i tuoi diritti ed uscire vittorioso da una delle esperienze più temute, quello di vedersi sottratta la propria casa.

Iscrizione di ipoteca: casi di illegittimità

È bene sapere che ci sono delle ipotesi in cui l’apposizione dell’ipoteca è illegittima e tali casi possono tornare a tuo vantaggio per l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria:
Se il debito per cui vi è stata iscrizione è inferiore a 20 mila euro.
  • Se il debitore non ha mai ricevuto alcuna notifica della cartella esattoriale che precede l’iscrizione.
  • Se la misura cautelare non sia stata notificata almeno 30 giorni prima.
  • Quando il preavviso di ipoteca viene notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
  • Se la cartella di pagamento è caduta in prescrizione, i cui termini si differenziano in base al tipo di imposta.
  • Se vi è cointestazione dell’immobile, il debitore risponde solo per la sua quota, per cui in tal caso il valore dell’ipoteca non può essere superiore alla metà del valore dell’immobile.
  • Se l’ipoteca è iscritta trascorso un anno dalla notifica della cartella, o dopo 180 giorni dalla notifica dell’intimazione a pagare.
  • Qualora il debitore avesse ottenuto un rateizzo della somma o la sospensione della cartella da parte del giudice o uno sgravio da parte del creditore.
Vi sono sicuramente altri casi in cui l’iscrizione di ipoteca potrebbe essere dichiarata illegittima ed impugnata, avvalendosi della giurisprudenza più recente e autorevole, ma sarà compito del nostro studio legale, avvalorare ogni ipotesi attraverso tesi giurisprudenziali sapientemente individuate per aiutarti.

Il procedimento: impugnazione dell’iscrizione ipotecaria

Partendo dal presupposto che prima dell’iscrizione di ipoteca, il debitore riceve una comunicazione preventiva con l’intimazione al pagamento entro 30 giorni; tale comunicazione interrompe i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali e può essere impugnata in Commissione tributaria.

L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, dunque, deve riguardare solo i vizi relativi all’ipoteca, non contestare le ragioni del debito, per il quale esiste un termine specifico di 60 giorni dalla sua notifica. Per questo la legge impone che i motivi dell’impugnazione del preavviso di ipoteca o dell’ipoteca stessa possono riguardare solo i vizi di forma, senza andare nel merito.

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