Che cos’è l’opposizione agli atti esecutivi?
L’opposizione agli atti esecutivi è il procedimento con il quale il debitore o il terzo proprietario o il destinatario di un atto dell’esecuzione, può far valere i vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo. Lo scopo dell’opposizione agli atti esecutivi è quella di promuovere il controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecutivo, e determinare l’annullamento dell’atto viziato.Normativa di riferimento
La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi è contenuta negli artt. 617 e 618 c.p.c.La prima norma disciplina la forma dell’opposizione, distinguendo al primo comma l’ipotesi in cui l’ opposizione è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, ed al secondo comma l’ipotesi in cui l’opposizione viene promossa dopo l’inizio dell’esecuzione oppure sia finalizzata a contestare la notificazione del titolo esecutivo, del precetto o degli atti dell’esecuzione.
L’art. 618 c.p.c. disciplina invece il procedimento che consegue alla proposizione dell’opposizione, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ed il successivo giudizio di merito sulla regolarità dell’atto esecutivo.
Chi può proporre l’opposizione agli atti esecutivi?
L’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta da chiunque subisca un danno dal compimento dell’atto esecutivo ritenuto irregolare. Pertanto sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi: il debitore esecutato, il terzo proprietario del bene oggetto di esecuzione, il destinatario dell’atto esecutivo. Anche il creditore procedente o intervenuto può proporre opposizione, quando l’atto esecutivo irregolare produrrebbe un danno a suo carico. (es. l’ordinanza di conversione del pignoramento).Opposizione agli atti esecutivi: quando può essere proposta?
L’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta quando si ritiene che un atto esecutivo arrechi un danno alla propria sfera di interessi, ed il predetto atto sia affetto da una irregolarità:- sono atti esecutivi: sia gli atti di parte che quelli del giudice, emessi nell’ambito del processo esecutivo ed aventi funzione esecutiva. Non solo pertanto il titolo esecutivo, ed il precetto, ma anche tutti gli atti di impulso del conseguente processo esecutivo e quelli giudiziali.
- il titolo esecutivo ed il precetto possono essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi quando sono irregolari. (es. la mancanza di procura nel precetto presentato dal legale rappresentante, oppure la mancanza di formula esecutiva nel titolo esecutivo, oppure ancora, la mancata trascrizione della cambiale o dell’assegno nel corpo del precetto su cambiale o assegno etc…) La nozione di irregolarità è intesa nell’opinione prevalente in modo più ampio rispetto a quella di nullità, comprendendo anche tutte quelle difformità rispetto alla forma degli atti che non costituiscono requisiti previsti a pena di nullità dell’atto stesso.
- gli altri atti esecutivi possono essere impugnati con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non solo in caso di irregolarità formali degli stessi, ma anche nei casi di inopportunità dell’atto o di illegittimità dello stesso.
Opposizione agli atti esecutivi – opposizione all’esecuzione: differenze
Dinanzi alla notifica del precetto e del titolo esecutivo, il debitore (o comunque l’interessato a promuovere opposizione) dovrà distinguere: se le sue contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, dovrà utilizzare il procedimento di opposizione all’esecuzione, se invece egli ritiene non corrette le modalità con cui ha è stata introdotta l’esecuzione, dovrà esperire l’opposizione agli atti esecutivi.L’opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l’ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell’esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all’obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). Altro caso che pregiudica il diritto all’esecuzione è quello della sentenza provvisoriamente esecutiva che venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.
L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) invece, è finalizzata a contestare, non la legittimità del creditore a procedere ad esecuzione, bensì le modalità con cui il creditore ha agito in fase esecutiva. Tutte le irregolarità relative al precetto ed alla notifica dello stesso e del titolo esecutivo (la mancanza della formula esecutiva, la mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto, la mancata descrizione dell’assegno o della cambiale, la sottoscrizione del precetto da parte di avvocato privo di procura etc..), andranno fatte valere con questo strumento.
Con questa forma di opposizione, a differenza di quanto previsto per l’opposizione all’esecuzione, non è possibile chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del titolo esecutivo.
Anche tutte le invalidità, inopportunità e irregolarità formali degli atti esecutivi diversi dal precetto e dal titolo esecutivo, potranno essere fatte valere tramite questa forma di opposizione.
Opposizione agli atti esecutivi: il procedimento
Il procedimento di opposizione agli atti esecutivi è qualificato dalla giurisprudenza come un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto un fatto processuale, ovvero l’irregolarità di un atto esecutivo.L’opposizione agli atti esecutivi si introduce in modalità diverse a seconda che abbia per oggetto le irregolarità del titolo esecutivo e del precetto (comma 1 dell’art. 617 c.p.c.) o le irregolarità, invalidità e inopportunità degli altri atti esecutivi (comma 2 dell’art. 617 c.p.c.)
- Le irregolarità del titolo esecutivo e del precetto sono rilevabili mediante opposizione da promuovere con atto di citazione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
- Le irregolarità degli altri atti dell’esecuzione e quelle della notificazione del titolo esecutivo o del precetto sono rilevabili mediante ricorso al Giudice dell’Esecuzione, anch’esse entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal primo atto di esecuzione, se riguardano la notificazione del titolo esecutivo o del precetto, o dal giorno in cui è stato compiuto il diverso atto esecutivo che si intende opporre. Il procedimento introdotto assume una struttura bifasica. Il Giudice dell’esecuzione, una volta ricevuto il ricorso, fissa con decreto la data per l’udienza di comparizione e assegna alla parte opponente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. Se richiesto e se necessario, il Giudice dell’esecuzione adotta sin dal decreto, oppure all’udienza di comparizione delle parti, i provvedimenti urgenti, quali ad esempio il differimento di un atto già disposto, o il termine per il compimento di un certo atto, e inoltre può sospendere la procedura. All’udienza il Giudice stabilisce un termine perentorio entro il quale la parte interessata dovrà iscrivere a ruolo ed introdurre la causa di merito. L’atto introduttivo della causa di merito avrà la forma dell’atto di citazione o del ricorso a seconda del rito con cui l’opposizione deve essere trattata (Il rito ordinario prevede sempre l’introduzione della causa con atto di citazione, il rito del lavoro con ricorso) e dovrà contenere i motivi proposti con l’opposizione, potendo però la parte rinunciare a taluno dei motivi inizialmente presentati. Nella causa di merito i termini di comparizione ex art. 163 c.p.c. sono ridotti alla metà.
Opposizione agli atti esecutivi: il giudice competente
L’opposizione ex art. 617 c.p.c. comma 1 promossa contro il titolo esecutivo o il precetto è di competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale sezione lavoro se la materia è quella di lavoro. La competenza per territorio è invece diversamente individuata:L’atto di citazione è indirizzato al Tribunale competente per territorio:
- quando l’opposizione ha ad oggetto il titolo esecutivo, prima della notifica del precetto, è competente il giudice del foro di domicilio del creditore
- quando nel precetto notificato vi è l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza è competente il giudice competente per l’esecuzione
- in via residuale, quando il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio (art. 480 comma 3 c.p.c.) è competente il giudice del luogo di notifica del precetto
L’opposizione ex art. 617 c.p.c. comma 2, promossa contro gli altri atti esecutivi, è presentata invece dinanzi al Giudice dell’esecuzione che ha la direzione della procedura esecutiva cui si riferisce l’atto che viene opposto.
Opposizione agli atti esecutivi: i termini per proporla
L’opposizione ex art. 617 c.p.c. comma 1, contro il titolo esecutivo o il precetto deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo o del precetto.L’opposizione ai sensi del secondo comma dell’art. 617 c.p.c., contro gli altri atti esecutivi, deve essere proposta nel medesimo termine perentorio di venti giorni, decorrenti però:
- dal primo atto di esecuzione, se riguardano la notificazione del titolo esecutivo o del precetto
- dal giorno in cui è stato compiuto il diverso atto esecutivo che si intende opporre
Opposizione agli atti esecutivi: tardiva
Il termine di venti giorni per la presentazione dell’opposizione agli atti esecutivi è un termine decadenziale, il cui mancato rispetto comporta l’inammissibilità dell’opposizione.Dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 617 c.p.c. senza che sia stata proposta opposizione, l’atto esecutivo deve ritenersi sanato e definitivamente acquisito al processo esecutivo anche se affetto da irregolarità.
L’unica eccezione è stata individuata dalla giurisprudenza nella presenza di una nullità insanabile dell’atto esecutivo che rende opponibile l’atto anche oltre lo spirare del termine decadenziale. Per nullità insanabile deve intendersi certamente quel vizio dell’atto che impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo.
I provvedimenti del giudice
Il Giudice dinanzi al quale è proposta l’opposizione agli atti esecutivi pronuncia immediatamente un decreto inaudita altera parte, con il quale fissa il termine per la notifica del ricorso e adotta i provvedimenti urgenti richiesti. L’udienza di comparizione delle parti termina invece con l’ordinanza con la quale il giudice dà i provvedimenti indilazionabili oppure sospende la procedura esecutiva.Il successivo giudizio di merito si conclude infine con sentenza non impugnabile.
Opposizione agli atti esecutivi: il fac-simile
formula n. 1
ECC.MO TRIBUNALE DI _________
ATTO DI CITAZIONE
IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
EX ART. 617 COMMA 1 C.P.C.
Il sottoscritto sig._________ nato a _____ il _____, residente in _______-, via______, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall’avv. ___________, c.f. ________________ ed elettivamente domiciliato nel suo studio in _______- via ________n_________, fax n. _______ indirizzo pec _____________
PREMESSO CHE
(enunciare in fatto e in diritto le ragioni a fondamento della propria pretesa)
- con decreto ingiuntivo n. ____, emesso il ______, notificato il reso esecutivo il______ munito di formula esecutiva in data______-, il Tribunale di _____ha condannato il sig. ______ al pagamento in favore di ______- della somma di Euro _______- per capitale, oltre interessi, nonché delle spese e delle competenze del procedimento monitorio pari ad Euro_____
- il decreto ingiuntivo unitamente all’atto di precetto, è stato notificato all’odierno esponente in data _____
- il precetto è nullo in quanto presenta le seguenti irregolarità formali, essendo mancante di ______-
Tutto ciò premesso, il sig. ___- come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
CITA
il sig. _______, residente in _____via________ elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ________, in ________ via______ a comparire davanti al Tribunale di _____ all’udienza del ______ ore di rito,
Per l’effetto lo
INVITA
a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della predetta udienza, nei modi e con le forme previste dall’art. 166 c.p.c. Altresì lo
AVVERTE
che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c.
Per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di ______, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l’inefficacia del precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa.
In via istruttoria,
chiede ammettersi prova per interrogatorio formale /prova per testi, sulle seguenti circostanze:
- DCV che_____-
- DCV che_____
Indicando come testi sui precedenti capitoli di prova, i sig.ri ________residente in ____ via _______, il sig. _______residente in _______ via _______.
si producono i seguenti documenti:
1)
2)
Con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare capitoli di prova e indicare testimoni.
Con vittoria di spese e competenze.
Il sottoscritto avv. ______- dichiara ai sensi dell’art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ______
Luogo e data.
Sottoscrizione
PROCURA
Il sig. ___________ nato a ________ il _________, residente in ________ via _____________ c.f. ______________ istituisce procuratore domiciliatario e delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura, ed in particolare per presentare opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. all’atto di precetto notificato il ______ ed in ogni procedura ad essa connessa e dipendente , in ogni stato e grado di giudizio, l’avv._______________, c.f. ___________________ con studio in __________________________ assicurato per la responsabilità professionale, con polizza n. _________.
Luogo e data
Sottoscrizione
VISTO,
si autentica
Avv.____________
formula n. 2
ILL.MO GIUDICE DELL’ESECUZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE DI _________
RICORSO
IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
EX ART. 617 COMMA 2 C.P.C.
Il sottoscritto sig._________ nato a _____ il _____, residente in _______-, via______, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall’avv. ___________, c.f. ________________ ed elettivamente domiciliato nel suo studio in _______- via ________n_________, fax n. _______ indirizzo pec _____________
premesso che
(descrizione dello stato del procedimento esecutivo e dei fatti che hanno determinato l’adozione dell’atto esecutivo che si intende opporre nonché dei fatti a fondamento della denunciata irregolarità dell’atto)
– è pendente presso il Tribunale di _____ la procedura esecutiva n. ____- RGE, avente ad oggetto ________
– Nel corso della predetta procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione pronunciava la seguente ordinanza “_____________”, notificata a mezzo pec al difensore costitutito in data _________
Tutto ciò premesso, il sig. ___- come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
propone opposizione avverso la predetta ordinanza pronunciata dal G.E _______ in data ________e comunicata al sottoscritto difensore ________ in data _________
per i seguenti
MOTIVI
(enunciare le ragioni in fatto e in diritto, a fondamento della lamentata irregolarità, inopportunità, invalidità dell’atto esecutivo)
RICORRE
al Giudice dell’Esecuzione, affinché, previa sospensione, inaudita altera parte, dell’esecuzione, fissi con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto,
Per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
(formulare le proprie richieste anche istruttorie)
Piaccia all’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione,
in via preliminare, sospendere la presente esecuzione ________, ovvero disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato-
nel merito accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato, procedendo alla revoca o alla modica di quest’ultimo, con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa.
Il sottoscritto avv. ______- dichiara ai sensi dell’art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ______
Luogo e data.
Sottoscrizione
PROCURA
Il sig. ___________ nato a ________ il _________, residente in ________ via _____________ c.f. ______________ istituisce procuratore domiciliatario e delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura, ed in particolare per presentare opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. all’atto _________notificato il ______ ed in ogni procedura ad essa connessa e dipendente , in ogni stato e grado di giudizio, l’avv._______________, c.f. ___________________ con studio in __________________________ assicurato per la responsabilità professionale, con polizza n. _________.
Luogo e data
Sottoscrizione
VISTO,
si autentica
Avv.____________
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