Veniva proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dinnanzi al giudice di pace avverso la cartella esattoriale; il giudice adito a tal proposito aveva ritenuto giusto confermare la giurisdizione al giudice di pace per le opposizioni di cui al precedenrte art. 615 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno voluto però specificare che la modifica apportata dall’art. 12 della Legge n. 448/2001 all’art. 2 del D.lgs. n. 546/2001, ha sotratto alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie concernenti la fase dell’esecuzione forzata; dunque ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione (cartella esattoriale o avvisi di mora) appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Nel caso in esame il difetto di giurisdizione del giudice di pace lamentato dall’Amministrazione ricorrente trova fondamento proprio in relazione alla modifica apportata dall’art. 2 cit., che ha attribuito, a partire dal 1° gennaio 2002, alle commissioni tributarie le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie. Hanno poi puntualizzato che le controversie di ogni genere e specie “si estende ad ogni questione relativa all’an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti esecutivi”. Perciò anche l’eccezione relativa alla prescrizione (che emerge nella controversia in esame quale fatto estintivo della pretesa tributaria) risulta appartenere alla giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Gli atti preliminari all’esecuzione rappresentano una condizione di procedibilità. Ecco a quale funzione assolvono e come devono essere notificatiGuida di procedura civile
Nel processo di esecuzione vi sono alcuni atti che, pur qualificandosi come esecutivi perché la loro funzione si ricollega al processo, devono tuttavia essere compiuti prima dell’inizio del processo stesso.
Proprio per tale ragione, ci si riferisce ad essi come ad atti “preliminari o preparatori”.
Atti preliminari all’esecuzione: quali sono?
A individuare gli atti preliminari all’esecuzione è l’articolo 479 del codice di procedura civile, il quale sancisce chiaramente che, a meno che la legge non disponga diversamente, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di due diversi atti, ovverosia:- titolo esecutivo
- atto di precetto
Come notificare gli atti preliminari all’esecuzione
La notificazione del titolo esecutivo va fatta alla parte personalmente.Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato unitamente a questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Atti preliminari all’esecuzione: funzione
Gli atti preliminari all’esecuzione, in sostanza, hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata e gli forniscono in tal modo, da un lato, la possibilità di adempiere spontaneamente la propria obbligazione evitando l’esecuzione e le relative spese e, dall’altro lato, la possibilità di conoscere gli elementi dell’esecuzione preannunciata e di contestarne eventualmente la legittimità.Di conseguenza, la notifica di tali atti costituisce una condizione di procedibilità dell’azione che, se manca, legittima il debitore ad opporsi all’esecuzione.
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