Entro quanto tempo presentare il ricorso contro il fermo auto o contro il preavviso di fermo: il caso dei vizi formali e sostanziali.

C’è spesso confusione sui termini per l’opposizione al fermo amministrativo. La questione non è espressamente disciplinata dalla legge. Peraltro, il fermo viene iscritto senza alcuna comunicazione (se non il cosiddetto «preavviso di fermo amministrativo» che viene notificato almeno 30 giorni prima dell’iscrizione della misura): pertanto, il contribuente non riceve alcun atto da cui ricavare le istruzioni circa modalità e termini entro cui presentare ricorso così come invece succede per le cartelle esattoriali.

Dunque, qual è il termine per l’opposizione a fermo amministrativo? Secondo alcuni, i termini dovrebbero essere gli stessi previsti dalla normativa in materia di opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione forzata ossia 20 giorni per le opposizioni rivolte a contestare la regolarità formale dell’atto (per come disciplinato dall’articolo 617 del Codice di procedura civile) mentre non vi sarebbe alcun termine da rispettare – e il ricorso potrebbe essere fatto valere in qualsiasi momento – quando l’impugnazione attiene all’esistenza del diritto di credito (per come disposto dall’articolo 615 del Codice di procedura civile).

Questa tesi però è stata ritenuta non corretta dalla giurisprudenza. Vediamo dunque qual è la posizione dei giudici.

Termini per fare ricorso al fermo auto

La Cassazione ha sancito, in modo netto e chiaro, quali sono i termini per fare ricorso contro il fermo auto. Ecco cosa ha detto, in particolare la Corte [1], seguita poi dai giudici di merito [2].

La pronuncia si riferisce all’impugnazione del preavviso di fermo, ormai ritenuto unanimemente atto impugnabile. Lo stesso principio tuttavia può ben essere esteso alla stessa iscrizione del fermo auto.

Secondo i giudici supremi «L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell’atto, è una “azione di accertamento negativo” a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.».

In buona sostanza, non esiste alcun termine di decadenza per l’impugnazione del fermo amministrativo: il contribuente può pertanto presentare ricorso in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi giorni dall’iscrizione della misura cautelare.

Il concetto è stato ribadito anche dal tribunale di Civitavecchia in più occasioni. Lo stesso ha infatti chiarito che «L’opposizione a fermo amministrativo è astrattamente ammissibile in quanto il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione da proporsi liberamente, senza l’osservanza di termini rigidi».

In sintesi, quindi, l’impugnazione del fermo auto non è sottoposta a termini di decadenza e può essere sempre presentata, sia che abbia ad oggetto contestazioni formali che sostanziali.

Motivi di ricorso contro il fermo amministrativo

Il fatto che non esistano termini per fare ricorso contro il fermo auto non significa che l’impugnazione sia sempre ammessa. Difatti, intanto, si può impugnare il fermo auto o il preavviso di fermo in quanto si deducano “vizi propri” dell’atto. In altre parole, non è possibile contestare tali atti per questioni attinenti alla regolarità della precedente cartella esattoriale da cui tale misura scaturisce. Quest’ultima, infatti, essendo ormai decorsi i termini per la relativa impugnazione (60 giorni dalla sua notifica), è divenuta definitiva e non più impugnabile. Quindi, eventuali vizi sono ormai sanati.

Dunque, l’unico modo per fare ricorso contro il preavviso di fermo o contro il fermo stesso è eccepire vizi sopravvenuti alla formazione della cartella come ad esempio l’omessa notifica della cartella stessa, la prescrizione del credito, l’incompletezza del preavviso di fermo (per mancata indicazione degli estremi delle cartelle notificate), l’avvenuto pagamento del debito, ecc.

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